A che età si può iniziare a lavorare?
Lavorare è un’esperienza importante e formativa, ma non sempre è facile capire a che età sia possibile iniziare. In Italia, la legge prevede limiti e regole precise per l’impiego dei minorenni, a tutela della loro salute e della formazione scolastica. In questo articolo esamineremo l’età minima per l’accesso al lavoro, le eccezioni previste dalla normativa e le regole specifiche in tema di orario di lavoro, prestazioni notturne e idoneità al lavoro.
Età minima per l’accesso al lavoro: ecco cosa dice la legge
In Italia, la legge non vieta in toto l’impiego di minorenni al lavoro, ma ne limita fortemente le possibilità, al fine di proteggere la loro salute, sicurezza e istruzione. L’età minima per essere ammessi al lavoro è fissata a 16 anni, ma solo a patto che il giovane abbia già completato l’obbligo scolastico, che in genere si conclude alla fine del ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado (ovvero al termine della terza media). L’obbligo scolastico ha una durata minima di dieci anni, durante i quali il giovane deve acquisire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale di almeno tre anni di durata.
Tuttavia, la legge prevede delle deroghe a questa regola per alcuni specifici casi. Ad esempio, i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni possono essere impiegati in programmi di apprendistato di primo livello, mentre gli studenti di età superiore ai 15 anni possono partecipare all’Alternanza Scuola-Lavoro, un programma che consente loro di acquisire esperienza pratica sul campo in aziende o enti pubblici, senza che questo impedisca loro di continuare la loro formazione scolastica.
In ogni caso, anche quando il lavoro per i minorenni è ammesso, esistono delle specifiche regole che ne disciplinano l’orario di lavoro, le prestazioni notturne, la sicurezza e la salute del lavoratore. Ad esempio, i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni non possono lavorare più di 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana, e non possono effettuare straordinari notturni.
Inoltre, la legge italiana impone il divieto assoluto di impiegare i minori al lavoro notturno, ossia durante un periodo di almeno dodici ore consecutive che comprende l’intervallo tra le 22:00 e le 06:00 oppure tra le 23:00 e le 07:00. Tale divieto ha lo scopo di proteggere la salute dei giovani lavoratori, garantendo loro il riposo notturno necessario per il loro benessere fisico e psicologico, nonché per consentire la prosecuzione del loro percorso di formazione scolastica.
In quali casi è ammesso il lavoro minorile?
In Italia, la legge prevede che i minori non possano essere adibiti al lavoro, salvo autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL). In alcune circostanze, il lavoro minorile può essere consentito, tuttavia, vi sono delle limitazioni e condizioni. Ad esempio, è permesso l’impiego in attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie, nonché nel settore dello spettacolo e nella realizzazione di programmi radiotelevisivi, purché ciò non metta a rischio l’integrità psico-fisica e la sicurezza del minore. Inoltre, il minore deve continuare a frequentare regolarmente la scuola e partecipare ad iniziative di orientamento/formazione professionale. È fondamentale anche ottenere il consenso scritto dei titolari della potestà genitoriale.
L’ITL concede o meno il nulla osta dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti e aver esaminato la compatibilità dei modi e dei tempi di svolgimento dell’attività lavorativa con la tutela psico-fisica del minore e l’assolvimento dell’obbligo scolastico, grazie alle dichiarazioni del datore di lavoro. L’autorizzazione è valida solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della prestazione e per il solo territorio di competenza dell’Ispettorato. È importante notare che non tutte le attività sono soggette all’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. In particolare, non è necessario richiedere l’autorizzazione per attività che per la loro natura o modalità di svolgimento non sono assimilabili al concetto di lavoro, o per attività non retribuite che hanno finalità educative e formative per i minori.